Art. 12.
(Regime patrimoniale).

      1. Le parti scelgono il regime di separazione o di comunione legale o di comunione convenzionale dei beni nel patto civile di solidarietà. Del regime patrimoniale scelto è fatta menzione a margine dell'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 9.

 

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      2. Se il patto civile nulla dispone al riguardo, il regime patrimoniale applicabile è quello della separazione dei beni.
      3. A ciascuno dei regimi patrimoniali di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme del codice civile in quanto compatibili.